Che cos’è?
Il Sismabonus prevede detrazioni IRPEF o IRES per agevolare parte delle spese sostenute dai contribuenti relative ad interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici esistenti che si trovano nelle zone sismiche di tipo 1, 2 e 3.
La percentuale di detrazione (dal 50% all’85%) e le regole per poterne fruire variano a seconda dell’anno in cui la spesa viene effettuata, della zona sismica in cui si trova l’immobile, della tipologia di edificio e della riduzione del rischio sismico conseguente agli interventi.
A chi è rivolto?
L’agevolazione del Sismabonus è rivolta sia a privati (persone fisiche, imprenditori individuali, professionisti) sia a società per interventi antisismici che realizzano interventi su immobili di tipo abitativo e su immobili utilizzati per attività produttive, situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nelle zone sismiche a minor rischio (zona 3).
Possono usufruire delle detrazioni Sismabonus non solo i proprietari dell’immobile ma anche il titolare di un diritto reale di godimento, il comodatario, il locatario o utilizzatore in leasing, il familiare convivente ed il futuro acquirente dell’immobile per le quote di detrazione residue.
Interventi agevolati
Le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 hanno diritto ad una detrazione del 50%, calcolata su un ammontare massimo di € 96.000 per unità immobiliare (per ciascun anno) e da ripartire in 5 quote annuali di pari importo nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.
Tuttavia, si può usufruire di una maggior detrazione quando:
- vi è il passaggio a due classi di rischio inferiori (80%)
- il passaggio da una o due classi di rischio inferiori avviene su parti comuni di edifici condominiali (75% o 85%)
- si acquista un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone con rischio sismico 1 (75% o 85%)
Tra le spese detraibili, rientrano anche quelle sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
Come beneficiarne?
In alternativa alla detrazione diretta, i soggetti che sostengono le spese per interventi antisismici possono scegliere alternativamente tra:
Sconto in fattura
Un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso) anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti.
Cessione del credito
Trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.